Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021 (in GU n. 39 del 16 febbraio 2021) ridefinisce il perimetro degli obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle “erogazioni liberali” effettuate a favore delle ONLUS, ODV, APS, altri enti non profit e successivamente degli ETS.
Sostanzialmente la comunicazione, utile al fine di implementare la base dei dati per la costruzione del c.d. 730 precompilato, diverrà obbligatoria per enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, a partire dai dati relativi all’anno di imposta 2021.
Successivamente, con riferimento ai dati relativi all’anno di imposta 2022, diverranno obbligati anche gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro.
In ogni caso è prevista la facoltà di invio dei dati (riferibili alle erogazioni effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dai donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale dell’erogante) genericamente in via facoltativa (come del resto già previsto dal DM 30 gennaio 2018).