Autore: Paolo Pesticcio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9688/2012, torna a ribadire che le finalità di solidarietà sociale sono perseguite quando ricorra almeno una delle previste condizioni di svantaggio delineate nel comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, non escludendo il perseguimento di tale fine anche se le prestazioni siano fornite dietro corrispettivo.
Abstract da Enti non profit n. 7/2012 IPSOA