di Paolo Pesticcio
La Corte di cassazione, con sentenza del 22 gennaio 2014, n. 1254, si è pronunciata in merito al ricorso presentato da un’organizzazione di volontariato avverso un avviso di liquidazione col quale l’Amministrazione finanziaria, revocato il beneficio della totale esenzione dall’imposta di registro previsto dall’art. 8, comma 1 della Legge n. 266/1991, ne richiedeva il pagamento in relazione all’acquisto di un albergo.
I giudici, nel confermare la sentenza della Commissione tributaria regionale, hanno chiarito la portata dell’art. 5, comma 4, del D.M. 18 luglio 2003, n. 266, in base al quale la cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento dell’iscrizione, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite.
Se negli esiti finali è possibile assumere un giudizio non dissimile da quello a cui è giunta la Suprema Corte, nel valutare l’“iter” giuridico attraverso il quale i Supremi Giudici giungono all’atto di revoca dell’agevolazione, sono tuttavia assai numerose le perplessità legate al ragionamento svolto.
Talune delle disposizioni richiamate non potevano nemmeno essere applicate al caso di specie e, pertanto, le ragioni sulle quali la decisione del Supremo Organo si fonda si ritiene siano quanto meno discutibili.
Abstract da Cooperative ed Enti non Profit 10/2014 IPSOA